Onorevoli Deputati! - La vigente disciplina dell'immigrazione si è rivelata, sotto vari aspetti, non idonea ad affrontare le dimensioni e le problematiche del fenomeno migratorio, che è a tutti gli effetti un fenomeno strutturale. L'inadeguatezza delle norme vigenti a regolare questo grande evento della nostra epoca ha determinato - a partire dai meccanismi previsti per l'ingresso in Italia dei cittadini di Paesi non aderenti all'Unione europea - un allargamento della clandestinità, una enorme difficoltà all'incontro regolare tra domanda e offerta di lavoro e una compressione dei diritti dei migranti di cui la continua espansione del sistema dei centri di permanenza temporanea e assistenza (CPT) è divenuto l'emblema. Così come la farraginosità delle procedure relative ai permessi di soggiorno ha prodotto, da un lato, il sistematico ingolfamento degli uffici statali e, dall'altro, l'aleatorietà dei diritti effettivi degli stessi immigrati regolari.
      La necessità di offrire soluzioni adeguate alle disfunzioni evidenziate dalla prassi in questi ultimi anni induce a un ritorno ai princìpi della legge 6 marzo 1998, n. 40, le cui norme sono confluite nel testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con la revisione delle modifiche apportate dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, che non hanno prodotto risultati positivi e con i correttivi suggeriti dall'osservazione concreta del fenomeno, adeguando la normativa, anche quella del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, alle nuove esigenze di un fenomeno in continua evoluzione. L'immigrazione deve essere governata non come emergenza ma come elemento ordinario delle società moderne da gestire in base ai princìpi dell'accoglienza e dell'inclusione sociale di quanti fanno ingresso nel nostro Paese in risposta anche ad una domanda pressante di lavoratori stranieri.
      Il presente disegno di legge si propone, quindi, di superare la normativa vigente, offrendo gli strumenti per un governo razionale dell'immigrazione che si ponga l'obiettivo fondamentale di promuovere l'immigrazione regolare e di favorire l'integrazione degli immigrati da un lato e di rendere effettivo il sistema dei rimpatri degli immigrati irregolari dall'altro, il tutto nel pieno rispetto dei diritti umani e della dignità della persona, a partire dai minori.
      La costruzione di un Paese in cui le diverse appartenenze etniche, linguistiche, culturali e religiose possano coesistere positivamente, nel comune riferimento ai valori costituzionali e nel comune utilizzo della lingua italiana, è una delle grandi sfide a cui siamo chiamati e a cui questo disegno di legge vuole dare un contributo.
      Passando ad esaminare il provvedimento in dettaglio, il comma 1 dell'articolo unico, detta i princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega conferita al Governo per la modifica del citato testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
      Il primo principio della delega [lettera a)] mira a favorire l'incontro regolare tra la domanda e l'offerta di lavoro straniero, sia introducendo elementi di flessibilità nei meccanismi di programmazione dei flussi di ingresso, sia prevedendo nuovi canali di ingresso che assicurino un collegamento più realistico tra la domanda e l'offerta di lavoro e più rispondente alle esigenze delle imprese e delle famiglie.
      I criteri rivolti alla realizzazione di tale principio sono molteplici. In particolare, si prevede la revisione del meccanismo di

 

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determinazione delle quote massime di stranieri da ammettere ogni anno sul territorio nazionale, con una programmazione triennale e una possibilità di adeguamento annuale, tenendo conto dei dati sull'effettiva richiesta di lavoro elaborati dal Ministero della solidarietà sociale, dei dati forniti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e delle indicazioni provenienti dai consigli territoriali per l'immigrazione istituiti presso le prefetture-uffici territoriali del Governo - di cui fanno parte tutti gli operatori pubblici e privati del territorio coinvolti nella gestione dell'immigrazione - nonché dalle regioni e dalle province autonome in relazione alla sostenibilità dei flussi, considerata l'incidenza della materia dell'immigrazione su alcune competenze di tali enti, in particolare sotto il profilo dell'integrazione sociale degli immigrati (alloggi, istruzione, assistenza sanitaria). Nella determinazione delle quote saranno considerati i programmi di istruzione e di formazione effettuati nei Paesi di origine e alle procedure di determinazione delle quote prenderanno parte le associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché gli enti e le associazioni rappresentativi sul piano nazionale e attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati.
      Per rispondere a eventuali necessità emergenti dal mondo del lavoro si prevede che il decreto per l'adeguamento annuale delle quote, per la cui adozione sarà prevista una procedura semplificata, possa consentire ingressi, per lavoro subordinato o autonomo, al di fuori delle quote, in presenza di un numero di richieste eccedenti le quote stesse, con l'eventuale fissazione di un tetto numerico sulla base del monitoraggio dei nulla osta al lavoro richiesti.
      Nel settore del lavoro domestico e di assistenza alla persona si prevedono iniziative intese a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, nonché a promuovere la formazione e il riconoscimento delle esperienze maturate.
      In considerazione delle difficoltà della richiesta di assunzione nominativa che presuppone la conoscenza diretta dello straniero, il disegno di legge prevede l'istituzione generalizzata di liste di lavoratori stranieri che intendono venire in Italia, fondate su di un criterio cronologico, laddove attualmente tali liste possono essere previste solo nell'ambito di accordi di ingresso per lavoro e di rimpatrio con i Paesi di origine. In ogni caso le liste saranno realizzate innanzitutto con quei Paesi che abbiano mostrato disponibilità a concorrere nella lotta all'immigrazione clandestina. La gestione di tali liste, che dovranno essere trasmesse alle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero, potrà essere affidata alle autorità dei Paesi di origine, nonché ad enti e organismi nazionali o internazionali, con sede in quei Paesi, che stipulino convenzioni a tale fine con lo Stato italiano. Nella formazione della relativa graduatoria si terrà conto del grado di conoscenza della lingua italiana, di eventuali titoli e qualifiche professionali e della frequenza di corsi di istruzione e di formazione professionale, in cui sia garantita la diffusione dei valori e dei princìpi su cui si fondano la Costituzione italiana e la comunità nazionale. Nella more dell'istituzione di tali liste sarà attivata una banca dati interministeriale delle richieste di ingresso per lavoro e delle offerte di lavoro.
      Tali liste costituiranno bacino di utenza per le richieste numeriche dei datori di lavoro italiani ma anche per quelle nominative che, naturalmente, rimangono nel sistema.
      Per la realizzazione di realistiche ed efficaci modalità di incontro legale tra domanda e offerta di lavoro, rendendo più conveniente l'ingresso regolare, si reintroduce l'istituto della cosiddetta «sponsorizzazione», per consentire, da un lato, allo straniero di entrare in Italia regolarmente per cercare lavoro, con adeguate garanzie di carattere patrimoniale collegate alla permanenza nel territorio, e, dall'altro, al datore di lavoro italiano di conoscere il lavoratore straniero prima di assumerlo. La prestazione di garanzia per l'ingresso di lavoratori stranieri è consentita, sia a regioni, enti locali, associazioni imprenditoriali, professionali e sindacali e istituti di
 

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patronato, sia a privati cittadini italiani o comunitari ovvero stranieri titolari di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Le quote destinate alla sponsorizzazione pubblica e privata saranno individuate distintamente; la sponsorizzazione da parte di privati cittadini (italiani, comunitari o stranieri) potrà essere solo nominativa e limitata, altresì, a un ingresso per anno: eventuali richieste per gli anni successivi saranno condizionate alla dimostrazione dell'inserimento lavorativo o del rimpatrio dello straniero precedentemente garantito. Nell'ambito della quota destinata alla sponsorizzazione privata potrà essere consentito l'ingresso per inserimento nel mercato del lavoro anche dello straniero in possesso di adeguate risorse finanziarie (cosiddetta «autosponsorizzazione»).
      Oltre a dettare i princìpi e criteri direttivi intesi ad agevolare l'ingresso regolare di lavoratori generici, il disegno di legge prevede anche una revisione delle categorie di lavoratori che possono entrare in Italia al di fuori delle quote e senza che sia richiesta l'iscrizione nelle liste o nella banca dati transitoria, ai sensi dell'articolo 27 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nonché del relativo procedimento, anche al fine di semplificare l'ingresso di lavoratori altamente qualificati.
      Nell'ottica di favorire lo sviluppo dei Paesi di origine dei flussi migratori, si prevedono [lettera b)] misure finalizzate ad agevolare l'invio delle rimesse degli stranieri verso tali Paesi e misure di cooperazione allo sviluppo che prevedano l'impiego dei cittadini stranieri e l'incentivazione del rientro produttivo degli immigrati nei loro Paesi, anche con il mantenimento dello status di soggiornante regolare in Italia nel caso di partecipazione a specifici progetti in collaborazione con le amministrazioni competenti.
      Con riferimento ai visti di ingresso sul territorio nazionale [lettera c)] si prevede una semplificazione delle procedure e della documentazione da esibire, anche mediante la previsione di tutele contro il ritardo nel rilascio, e l'estensione dell'obbligo di motivazione del relativo diniego a tutte le tipologie di visto: attualmente è prevista una deroga all'obbligo generale di motivazione del diniego di visto per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, a meno che non si tratti di ingresso per lavoro, motivi familiari, cure mediche o accesso alle università.
      Ad esigenze di semplificazione, nell'interesse tanto dell'amministrazione competente quanto dei lavoratori stranieri e dei datori di lavoro, sono indirizzati anche i princìpi e criteri direttivi [lettera d)], che presiederanno alla riforma delle disposizioni concernenti il rilascio di nulla osta e permessi di soggiorno, nonché i rinnovi dei permessi medesimi.
      In particolare, sarà eliminato il contratto di soggiorno e saranno razionalizzati i procedimenti di competenza degli sportelli unici per l'immigrazione istituiti presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, prevedendo anche forme di supporto e di collaborazione all'attività di questi ultimi da parte di enti pubblici nazionali, enti locali, associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché associazioni di promozione sociale, organizzazioni del volontariato e della cooperazione. Per lo snellimento delle procedure è prevista l'istituzione presso i comuni di sportelli per la presentazione delle istanze per il rilascio e per il rinnovo del permesso di soggiorno, attuando gradualmente, e dopo una fase transitoria per sperimentare i nuovi modelli di procedura, il trasferimento di competenze ai medesimi comuni per le procedure di rinnovo del permesso di soggiorno.
      Sarà allungata la validità iniziale dei permessi di soggiorno per lavoro non stagionale. In particolare, quelli collegati a rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato o al lavoro autonomo saranno rilasciati per tre anni, mentre i permessi di soggiorno collegati a un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato non saranno più rigidamente ancorati alla durata del contratto di lavoro bensì rilasciati per un anno in relazione a rapporti di lavoro di durata pari o inferiore
 

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a sei mesi e per due anni in relazione a rapporti di lavoro di durata superiore a sei mesi. I nuovi termini appaiono più adeguati alla realtà del mondo del lavoro, in cui sono sempre più frequenti i contratti di lavoro di breve durata, suscettibili di ripetuti rinnovi, evitando così inutili appesantimenti burocratici per le amministrazioni e inefficienze per il lavoratore e per il datore di lavoro.
      La durata dei rinnovi sarà raddoppiata rispetto alla validità iniziale, in considerazione del crescente radicamento dell'immigrato nella società, e, in ogni caso, il quadro normativo delineato, che mira ad assicurare efficienza nei procedimenti di cui si tratta, sarà completato da disposizioni atte a evitare pregiudizi - non imputabili al lavoratore straniero che ha chiesto il rinnovo nei termini - derivanti da eventuali ritardi, garantendo la continuità degli effetti della regolarità del soggiorno nelle more del rinnovo.
      L'abolizione del contratto di soggiorno, l'allungamento dei termini e dei rinnovi per i permessi e la semplificazione delle procedure tendono a rendere la posizione degli immigrati meno precaria e meno esposta a ricatti e al rischio del passaggio alla clandestinità, che è destinata in tale modo a ridursi.
      Per le stesse ragioni, al fine di evitare il passaggio alla clandestinità in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il cittadino straniero che, attualmente, rimane iscritto ai centri per l'impiego solo per il periodo di restante validità del permesso o comunque per un periodo non inferiore a sei mesi, avrà un permesso della durata di un anno in attesa di una nuova occupazione, con possibilità di un unico rinnovo per lo stesso periodo, in presenza di un reddito adeguato. Laddove il lavoratore usufruisca di misure di sostegno previste dalla normativa in materia di ammortizzatori sociali, la durata del permesso in questione sarà adeguata alla durata di tali misure se essa sia superiore a un anno. Saranno, infine, previste misure intese a consentire l'assunzione di quegli stranieri, già titolari di un permesso per lavoro subordinato da almeno diciotto mesi, che abbiano perso la regolarità del soggiorno.
      Sempre in tema di permessi di soggiorno, il disegno di legge prevede una revisione della disciplina del permesso per motivi umanitari, al cui rilascio sarà competente non più il questore ma il prefetto, sentiti il consiglio territoriale per l'immigrazione e il questore. Nell'ambito di tale revisione è prevista la possibilità di rilascio del permesso anche in favore dello straniero che dimostri spirito di appartenenza alla comunità civile e non sia pericoloso per l'ordine pubblico e per la sicurezza dello Stato, nonché la previsione di ipotesi di ricongiungimento familiare per il titolare di permesso umanitario, laddove non vi ostino vincoli normativi comunitari. In generale, per lo straniero che ha titolo di soggiornare in Italia per disposizione di legge senza dover dimostrare il possesso di risorse economiche è prevista la possibilità di svolgimento di attività lavorativa.
      La lettera e) prevede, poi, che, in armonia con quanto stabilito dal capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, e ratificata dall'Italia con legge 8 marzo 1994, n. 203, per i soli capitoli A e B, si estenda l'elettorato attivo e passivo per le elezioni amministrative agli stranieri che hanno ottenuto nel nostro Paese un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, consentendo l'esercizio di tale diritto secondo le modalità e le condizioni già previste per i cittadini dell'Unione europea. È necessario, pertanto, procedere, prima dell'approvazione della legge delega, alla ratifica del predetto capitolo C della citata Convenzione internazionale, in modo che, in ossequio all' articolo 10 della Costituzione, nella regolamentazione della condizione dello straniero si possa disciplinare l'elettorato in armonia al trattato internazionale ratificato.
      La lettera f) richiede che, conformemente alla normativa europea, la disciplina delle cause ostative all'ingresso o al soggiorno sul territorio nazionale si fondi su di una valutazione individuale e non ricollegata automaticamente alla sussistenza di determinati presupposti.
 

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      In considerazione delle difficoltà riscontrate nel rendere effettive le espulsioni, soprattutto per i problemi collegati all'identificazione dell'immigrato, la lettera g) mira a incentivare la collaborazione a tale fine degli stranieri, graduando le misure d'intervento. A tale scopo viene istituito il «Fondo nazionale rimpatri», presso il Ministero dell'interno, destinato a finanziare programmi di rimpatrio volontario e assistito, alimentato con contributi dei datori di lavoro, dei garanti che fanno da sponsor, nonché degli stranieri medesimi. A tali programmi potranno accedere anche gli stranieri non espulsi che non hanno i mezzi per rientrare nel proprio Paese. Per ottenere la collaborazione dell'immigrato si prevede anche un sistema premiale fondato sulla riduzione del divieto di reingresso normalmente conseguente al decreto di espulsione, sul quale inciderà anche la maggiore o minore gravità dei motivi di espulsione.
      Si prevede, inoltre, la revisione della disciplina dell'allontanamento, rapportata alla gravità delle violazioni commesse e alla pericolosità dello straniero, con possibilità di sospensione dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento per gravi motivi.
      In generale è prevista la revisione della disciplina sanzionatoria per violazione delle disposizioni in materia di immigrazione, con il superamento del cosiddetto «diritto speciale» dello straniero, il cui trattamento va ricondotto ai princìpi dei codici penale e di procedura penale, con un meccanismo deterrente graduale in relazione alla gravità e alla reiterazione delle violazioni e ai motivi dell'espulsione, anche alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale (n. 22 del 2007), che ha sottolineato l'esistenza di «squilibri, sproporzioni e disarmonie, tali da rendere problematica la verifica di compatibilità con i princìpi costituzionali di uguaglianza e di proporzionalità della pena e con la finalità rieducativa della stessa».
      La competenza giurisdizionale nella materia sarà riportata al giudice ordinario in composizione monocratica, in considerazione dell'incidenza della normativa in esame sui diritti fondamentali della persona.
      La lettera h) prevede, tenendo conto delle conclusioni della relazione della Commissione De Mistura, il superamento dell'attuale sistema dei CPT, valorizzandone la funzione di accoglienza e di soccorso e di tutela dell'unità familiare.
      A tale fine si prevede poi la revisione delle caratteristiche strutturali e gestionali delle strutture finalizzate all'accoglienza, al soccorso, con particolare riguardo per i nuclei familiari con minori, e alla identificazione degli stranieri irregolari e privi di mezzi di sostentamento per il tempo necessario a tali fini, con misure di sicurezza strettamente proporzionate alle finalità perseguite e con la previsione di un congruo orario di uscita per gli stranieri, con modalità differenziate a seconda che lo straniero sia stato o meno già identificato. Per la gestione di tali strutture, ma anche per i CPT, si prevedono anche forme di collaborazione con gli enti locali, le aziende sanitarie locali e le associazioni od organizzazioni umanitarie, al fine di informare gli stranieri sulle procedure di asilo, sulla normativa in materia di tratta e di grave sfruttamento del lavoro, nonchè sulle modalità di ingresso e di rimpatrio.
      È prevista, poi, l'introduzione di nuove procedure per consentire l'identificazione dello straniero in carcere, al fine di evitare la necessità di un successivo trattenimento a tale fine.
      Tutto ciò allo scopo dell'utilizzo residuale degli attuali CPT, peraltro alcuni già in fase di chiusura, solo per gli stranieri da espellere che si sono sottratti all'identificazione, con congrua riduzione dei tempi del trattenimento, ovvero per gli stranieri identificati o che collaborano fattivamente alla loro identificazione, quando non è possibile eseguire con immediatezza tale accompagnamento e per il tempo strettamente necessario e in misura ulteriormente ridotta.
      La nuova normativa, con riguardo a tutte le strutture esaminate, dovrà contenere una specifica regolamentazione dei
 

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diritti fondamentali degli stranieri trattenuti e una disciplina dell'accesso, in particolare dei familiari dei cittadini stranieri, oltre che dei rappresentanti degli enti territoriali e delle associazioni che forniscono servizi di informazione e di tutela per cittadini stranieri, nonchè degli organi di informazione e di stampa, nel rispetto della riservatezza e delle esigenze di funzionalità delle strutture.
      La lettera i) è indirizzata a favorire l'inserimento dei minori stranieri, sia di quelli già titolari di un permesso per motivi familiari, che al compimento della maggiore età, attualmente, perdono la titolarità di tale permesso e devono necessariamente ottenerne un altro con requisiti e presupposti diversi, sia dei cosiddetti «minori non accompagnati».
      Per i primi si prevede la possibilità, al compimento della maggiore età, di un permesso di soggiorno per motivi familiari se risultino a carico dei genitori, o di chi era affidatario o tutore, tenuto conto del loro reddito; per i secondi si prevede la conversione del permesso di soggiorno rilasciato durante la minore età in altre tipologie di permesso, compresa quella per accesso al lavoro, a condizione che ne sussistano i presupposti e che il minore straniero abbia partecipato, con modalità idonee a valutarne l'inserimento sociale e civile, a un progetto di accoglienza e tutela gestito da un ente pubblico o privato con determinati requisiti. Si sostituiscono così, per i minori non accompagnati, i rigidi limiti temporali attualmente previsti per la concessione di un permesso di soggiorno, al raggiungimento della maggiore età, con una valutazione dell'inserimento sociale conseguente alla partecipazione ai progetti di cui si tratta. A ciò è collegata anche la previsione del permesso per protezione sociale a favore degli stranieri che hanno commesso reati in minore età, ma che hanno concluso positivamente un percorso di reinserimento sociale, nelle forme e nei modi previsti dal codice penale e dalle norme sul processo minorile.
      Per una più efficace tutela dei minori stranieri si procederà alla riorganizzazione e alla revisione della composizione del Comitato per i minori stranieri istituito presso il Ministero della solidarietà sociale e sarà istituito, presso il medesimo dicastero, un «Fondo nazionale di accoglienza e tutela a favore dei minori stranieri non accompagnati», allo scopo di finanziare i progetti di accoglienza, prevedendo una funzione consultiva del Comitato in ordine all'utilizzo del Fondo.
      Sono previste, inoltre, la ridefinizione e l'estensione delle procedure di rimpatrio volontario per i minori, che non abbiano diritto alla conversione del permesso di soggiorno, e la convalida da parte del tribunale per i minorenni del rimpatrio disposto senza il consenso del soggetto interessato per gli ultraquattordicenni.
      Infine, per l'applicazione della normativa sui minori stranieri, si disporranno gli opportuni accertamenti medico-sanitari e ove tali accertamenti non fossero risolutivi prevarrà la presunzione di minore età.
      Le lettere l), m), n) e o) riguardano le politiche d'integrazione al fine del pieno inserimento nella società italiana dei cittadini stranieri legalmente soggiornanti, mediante l'aggiornamento delle disposizioni in materia di iscrizione al Servizio sanitario nazionale e di assistenza sanitaria, l'equiparazione ai cittadini italiani degli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno due anni e dei minori iscritti nel loro permesso di soggiorno per l'accesso alle provvidenze di assistenza sociale, compresi i diritti soggettivi in materia di servizi sociali, salvo l'assegno sociale, il potenziamento delle misure dirette all'integrazione dei migranti, concepita come inclusione, interazione e scambio e non come coabitazione tra comunità separate, anche attraverso la definizione della figura e delle funzioni dei mediatori culturali e consentendo agli enti locali interventi straordinari di accoglienza per situazioni di emergenza, e, infine, l'aggiornamento delle disposizioni relative alla Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie.
      Nella lettera p) il disegno di legge prevede ulteriori fonti di finanziamento del Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati, istituito dall'articolo 1, comma
 

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1267, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), allo scopo di incrementare le possibilità d'integrazione degli stranieri, tra i quali contributi volontari dei datori di lavoro e contributi, donazioni o cofinanziamenti disposti da privati, enti, organismi anche internazionali e dall'Unione europea.
      La lettera q) ha lo scopo di predisporre un'effettiva tutela delle vittime di riduzione o di mantenimento in schiavitù o in servitù, delle vittime di tratta, nonché delle vittime di violenza o di grave sfruttamento, intervenendo in materia di espulsioni, di ricongiungimento familiare e di norme penali, allo scopo di rendere fruibili i diritti previsti per tali stranieri.
      Infine, la lettera r) è una norma di chiusura per il coordinamento del disegno di legge delega con la normativa nazionale e comunitaria.
      I commi 2 e 3 dell'articolo prevedono, rispettivamente, l'iter procedurale da osservare per l'emanazione del decreto legislativo attuativo della delega, con il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, e successive modificazioni, e delle competenti Commissioni parlamentari, nonché la possibilità di adottare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore.
      Il comma 4 contiene un'ulteriore delega al Governo ad adottare un decreto legislativo, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, al fine di semplificare e di garantire la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa emanata.
      Per la copertura finanziaria, utilizzando un sistema già previsto in altre disposizioni legislative (legge n. 53 del 2003), il comma 5 stabilisce che i decreti legislativi di cui ai commi 1 e 3 che comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono emanati successivamente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie.
      Il disegno di legge è stato esaminato in Conferenza unificata in data 14 giugno 2007 ai sensi dell'articolo 2, comma 3, e dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con parere favorevole delle regioni (a maggioranza), dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM).
 

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